Il Responsabile della trasparenza
Dott.ssa Giovanna Imparato
Pec/mail
segretario@comune.sanmarcellino.ce.it
segretario.sanmarcellino@pec.it
Recapito telefonico 0818124811 (centralino)
Sede ufficio : Piazza Municipio
Atto
di nomina del Responsabile della Trasparenza
I contenuti del Piano della Trasparenza sono coordinati con gli
obiettivi indicati nel presente Piano e inseriti nel Piano delle
Performance.
Ciascun obbligo di pubblicazione prevede un responsabile come
esplicitato nella “Mappa trasparenza 2018” al P.T.P.C. che definisce gli
obblighi di pubblicazione vigenti ai sensi del D.Lgs. n. 97/2016.
Mappa
trasparenza
Il Responsabile degli adempimenti di cui all’art. 1 comma 32 della Legge
190/2012 relativi agli obblighi di pubblicazione dei dati in formato
aperto, della generazione del file xml e della pubblicazione dell’URL
del file XML è individuato nel Responsabile dell’area tecnica comunale prO- tempore coadiuvato dal RASA.
L’ACCESSO CIVICO
L’articolo 6 del D.Lgs. 97/2016 riscrive i’art. 5 del D.lgs. 33/2013 e
introduce il nuovo Capo 1 -bis al D.lgs. 33/2013, dal titolo “ Diritto
di accesso a dati e documenti”.
In particolare, il nuovo articolo, il 5-bis.prevede due tipologie di
accesso civico e precisamente:
1) ACCESSO CIVICO
Il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o dati
per i quali vige l'obbligo per norma vigente in capo all’Ente di
pubblicazione, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
Si tratta del già vigente istituto dell’accesso civico, con relativa
istanza da indirizzare al Responsabile della trasparenza dell’Ente,
quando dati, informazioni ed atti, oggetto di pubblicazione obbligatoria
nella sezione “Amministrazione trasparente” non risultano essere stati
pubblicati.
Comporta il diritto del cittadino di vedere pubblicato tutto ciò che in
base al D.Lgs. 33/2013 debba essere oggetto di pubblicazione (pertanto
interviene in un momento patologico, ovvero quando la p.a. sia
inottemperante al suddetto adempimento). Se ne deduce agilmente che 1’
accesso civico è limitato ai soli dati, documenti e informazioni che
vanno pubblicati.
Modulo per la richiesta di accesso civico
2) ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (FOIA)
Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento
delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e
di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha
diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai
sensi del Dl.97/2016, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di
interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo
5-bis.” L’accesso civico diviene più esteso rispetto a quello
disciplinato dal comma 1 perché prevede che ogni cittadino possa
accedere a dati e documenti in possesso dell’Ente a prescindere dalla
obbligatorietà di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.
Si tratta di nuova forma di accesso civico ai dati e documenti pubblici
equivalente a quella che nel sistema anglosassone è definita Freedom of
information act (FOIA), che consente ai cittadini di richiedere anche
dati e documenti che l’Ente non ha l’obbligo di pubblicare.
I limiti previsti e per i quali l’accesso (motivatamente) può essere
rifiutato discendono dalla necessità di tutela “di interessi
giuridicamente rilevanti” secondo quanto previsto dall'art.5- bis e
precisamente:
1) evitare un pregiudizio ad un interesse pubblico: a. difesa e interessi militari; b. sicurezza nazionale; c. sicurezza pubblica; d. politica e stabilità economico-fmanziaria dello Stato; e. indagini su reati; f. attività ispettive; g. relazioni internazionalii.
2) evitare un pregiudizio ad interessi privati:
a) libertà e segretezza della corrispondenza;
a) protezione dei dati personali;
c) tutela degli interessi economici e commerciali di persone fisiche e
giuridiche, tra i quali sono
ricompresi il diritto d’ autore, i segreti
commerciali, la proprietà intellettuale.
È escluso a priori nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di
divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i
casi in cui l'accesso e' subordinato dalla disciplina vigente al
rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di
cui aH'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
L’art. 5-bis prevede inoltre la possibilità di limitazione dell’accesso
ovvero del differimento dello stesso. Con tale configurazione, l’accesso
civico si pone come istituto ancor più favorevole al cittadino e dunque,
per certi versi, “prevalente” rispetto all’accesso disciplinato - e
ancora vigente - della L. 241 del 1990 laddove, chiaramente, si tratti
di dati comuni e non di dati sensibili o super sensibili.
In buona sostanza, il diritto di accesso si qualificherà caso per caso,
avendo cura di analizzare il tipo di dato al quale si chiederà l’accesso
(nelle varie forme possibili di cui al novellato articolo 5) e, in tal
senso, saranno di aiuto le Linee guida che l’Anac.
Secondo l’art. 46, inoltre, “il differimento e la limitazione
dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo
5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità
dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine
dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della
corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento
accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili”.
Modulo per la richiesta di accesso civico generalizzato
Responsabili accesso civico Le funzioni di responsabile dell’accesso civico di cui all’art.5 comma
2, del D.Lgs. 33/2013 sono attribuite con
atto organizzativo del
Segretario generale n. 1/2018 ai Responsabili delle Aree
limitatamente agli atti di competenza del proprio ufficio.
Responsabile Area Amministrativa
- pec
elettorale.sanmarcellino@asmepec.it
Responsabile Area Tecnica
- pec:
tecnico.sanmarcellino@asmepec.it
Responsabile Area Vigilanza - pec:
polizialocale.sanmarcellino@asmepec.it
Responsabile Area Economico-Finanziaria - pec:
ragioniere.sanmarcellino@asmepec.it
Procedimento L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna
limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.
L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i
documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere
trasmessa anche per via telematica o in forma cartacea. Per l’accesso civico l’istanza è indirizzata ai Responsabili di Area
ciascuno con riferimento ai documenti, informazioni ed atti il cui
obbligo di pubblicazione rientri nelle specifiche attribuzioni e
competenze degli uffici e servizi loro assegnati solo qualora la domanda
abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti da pubblicare
obbligatoriamente sul sito nella sezione “amministrazione trasparente”
(accesso civico di cui al comma 1).
Nel caso di accesso civico di cui al comma 2 (FOIA) l’istanza è
presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici: 1. al Settore che detiene i dati, le informazioni o i documenti; 2. all’Ufficio Protocollo;
3. all’Ufficio Trasparenza (indicato nella sezione “Amministrazione trasparente”) solo qualora il
cittadino non conosca il settore che
detiene gli atti richiesti.
Nei casi 1) e 2) l’istanza è indirizzata per conoscenza al Responsabile
Anticorruzione e Trasparenza.
Le risposte all’istanza di cui all’art. 5, comma 2, saranno date
direttamente al cittadino dal Settore competente che detiene gli atti ed
inviate per conoscenza anche alla Responsabile Anticorruzione e
Trasparenza. Laddove gli elementi richiesti coinvolgano più settori, il
riscontro al cittadino sarà competenza di quello che detiene il
provvedimento finale.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è di
regola gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e
documentato dall'amministrazione per la riproduzione su altri supporti.
Una volta effettuata la richiesta, l’Ente dovrà rispondere sempre entro
30 giorni e, se vorrà negare le informazioni richieste, dovrà farlo con
«provvedimento espresso e motivato».
In caso di diniego totale o parziale dell'accesso, si potrà presentare
richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione,
che dovrà decidere con un provvedimento motivato entro il termine di
venti giorni; in alternativa potrà rivolgersi, al difensore civico
regionale.
In caso di individuazione di controinteressati al rilascio della
documentazione richiesta, gii stessi vanno coinvolti nel procedimento,
cosa che comporta la novità della sospensione del termine. Restano
valide le procedure fin qui adottate relative all’accesso agli atti
disciplinato dall’art.22 della L.241/90.
Il termine di 10 giorni in capo al cointeressato, infatti, sospende il
termine generale di 30 giorni per rispondere all’istante.
La norma, pertanto:
-
conferma per ogni cittadino il libero accesso ai dati ed ai documenti
elencati dal decreto legislativo 33/2013, ed oggetto di pubblicazione
obbligatoria;
-
estende l’accesso civico ad ogni altro dato e documento (“ulteriore”)
rispetto a quelli da pubblicare in “amministrazione trasparente”.
Significative sono le differenze con l’accesso tradizionale di cui all’
art. 22 e seguenti della legge 241/1990 (che rimane in vigore), limitato
ai soli documenti e non anche ai dati e alle informazioni, che richiede
la presenza di un interesse differenziato da parte del cittadino, ovvero
un interesse diretto, concreto e attuale.
In sintesi:
TABELLA COMPARATIVA TIPOLOGIE DIRITTO DI ACCESSO
Diritto d’accesso
tradizionale
Art. 22 L. 241/90 |
Accesso civico
Art. 5 comma 1
D.Lgs. 33/2013
|
FOIA
Art. 5 comma 1
D.Lgs. 33/2013 |
Il diritto
d’accesso può riguardare documenti e non dati o informazioni
detenuti da una p.a.
Occorre avere un
interesse
differenziato.
|
Permette l’accesso
a documenti, dati o informazioni. Il diritto può essere
esercitato solo per documenti, dati e informazioni che siano
oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs.
33/2013. |
Il diritto di
accesso può essere esercitato nei confronti di documenti dati e
informazioni detenuti da una p.a., a prescindere dal fatto che
ne sia previsto l’obbligo di pubblicazione e senza la
necessità di dimostrare l’esistenza di un interesse
differenziato.
|
Il titolare del potere sostitutivo accesso civico e accesso civico
generalizzato
Il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento
amministrativo, in particolare quando avviato su “istanza di parte”, è
indice di buona amministrazione ed una variabile da monitorare per
l’attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione.
Il sistema di monitoraggio del rispetto dei suddetti termini è
prioritaria misura anticorruzione prevista dal PNA.
L’Allegato 1 del PNA del 2013 a pagina 15 riporta, tra le misure di
carattere trasversale, il monitoraggio sul rispetto dei termini
procedimentali: “attraverso il monitoraggio emergono eventuali omissioni o ritardi che
possono essere sintomo di fenomeni corruttivi".
Vigila sul rispetto dei termini procedimentali il “titolare del potere
sostitutivo”.
Come noto, “l'organo di governo individua, nel'ambito delle figure
apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere
sostitutivo in caso di inerzia” (articolo 2 comma 9-bis della legge
241/1990, comma aggiunto dal DL 5/2012 convertito dalla legge 35/2012).
Con
delibera di Commissario Straordinario n.32 del 22/12/2015 è stato
modificato il regolamento comunale degli uffici e servizi affidando il
potere sostitutivo al segretario comunale pro-tempore Decorso
infruttuosamente il termine per la conclusione del procedimento, il
privato cittadino, che con domanda ha attivato il procedimento stesso,
ha facoltà di rivolgersi al titolare del potere sostitutivo affinché,
entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto,
concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la
nomina di un commissario.
Il titolare del potere sostitutivo entro il 30 gennaio di ogni anno ha
l’onere di comunicare all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi
per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali non è
stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai
regolamenti.
All'indirizzo di posta certificata:
protocollo.sanmarcellino@asmepec.it
o a mezzo posta all’indirizzo: Comune di San Marcellino -
Piazza Municipio - 81030 San Marcellino (CE).
Registro degli accessi
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