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Accesso civico

 

 

 

 

 

 

Accesso civico

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Il Responsabile della trasparenza
Dott.ssa Giovanna Imparato
Pec/mail segretario@comune.sanmarcellino.ce.it

             segretario.sanmarcellino@pec.it

Recapito telefonico 0818124811 (centralino)
Sede ufficio : Piazza Municipio


file pdf (10.53 MB)Atto di nomina del Responsabile della Trasparenza


I contenuti del Piano della Trasparenza sono coordinati con gli obiettivi indicati nel presente Piano e inseriti nel Piano delle Performance.
Ciascun obbligo di pubblicazione prevede un responsabile come esplicitato nella “Mappa trasparenza 2018” al P.T.P.C. che definisce gli obblighi di pubblicazione vigenti ai sensi del D.Lgs. n. 97/2016.

Mappa trasparenza


Il Responsabile degli adempimenti di cui all’art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 relativi agli obblighi di pubblicazione dei dati in formato aperto, della generazione del file xml e della pubblicazione dell’URL del file XML è individuato nel Responsabile dell’area tecnica comunale prO- tempore coadiuvato dal RASA.

 

L’ACCESSO CIVICO


L’articolo 6 del D.Lgs. 97/2016 riscrive i’art. 5 del D.lgs. 33/2013 e introduce il nuovo Capo 1 -bis al D.lgs. 33/2013, dal titolo “ Diritto di accesso a dati e documenti”.
In particolare, il nuovo articolo, il 5-bis.prevede due tipologie di accesso civico e precisamente:
1) ACCESSO CIVICO
Il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o dati per i quali vige l'obbligo per norma vigente in capo all’Ente di pubblicazione, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
Si tratta del già vigente istituto dell’accesso civico, con relativa istanza da indirizzare al Responsabile della trasparenza dell’Ente, quando dati, informazioni ed atti, oggetto di pubblicazione obbligatoria nella sezione “Amministrazione trasparente” non risultano essere stati pubblicati.


Comporta il diritto del cittadino di vedere pubblicato tutto ciò che in base al D.Lgs. 33/2013 debba essere oggetto di pubblicazione (pertanto interviene in un momento patologico, ovvero quando la p.a. sia inottemperante al suddetto adempimento). Se ne deduce agilmente che 1’ accesso civico è limitato ai soli dati, documenti e informazioni che vanno pubblicati.

file pdf (10.53 MB)Modulo per la richiesta di accesso civico

 

2) ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (FOIA)
Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del Dl.97/2016, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.” L’accesso civico diviene più esteso rispetto a quello disciplinato dal comma 1 perché prevede che ogni cittadino possa accedere a dati e documenti in possesso dell’Ente a prescindere dalla obbligatorietà di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.


Si tratta di nuova forma di accesso civico ai dati e documenti pubblici equivalente a quella che nel sistema anglosassone è definita Freedom of information act (FOIA), che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che l’Ente non ha l’obbligo di pubblicare. 


I limiti previsti e per i quali l’accesso (motivatamente) può essere rifiutato discendono dalla necessità di tutela “di interessi giuridicamente rilevanti” secondo quanto previsto dall'art.5- bis e precisamente:

1) evitare un pregiudizio ad un interesse pubblico:
    a. difesa e interessi militari;
    b. sicurezza nazionale;
    c. sicurezza pubblica;
    d. politica e stabilità economico-fmanziaria dello Stato;
    e. indagini su reati;
    f. attività ispettive;
    g. relazioni internazionalii.

2) evitare un pregiudizio ad interessi privati:
   a) libertà e segretezza della corrispondenza;

   a) protezione dei dati personali;

   c) tutela degli interessi economici e commerciali di persone fisiche e giuridiche, tra i quali sono

       ricompresi il diritto d’ autore, i segreti commerciali, la proprietà intellettuale.
 

È escluso a priori nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso e' subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui aH'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
 

L’art. 5-bis prevede inoltre la possibilità di limitazione dell’accesso ovvero del differimento dello stesso. Con tale configurazione, l’accesso civico si pone come istituto ancor più favorevole al cittadino e dunque, per certi versi, “prevalente” rispetto all’accesso disciplinato - e ancora vigente - della L. 241 del 1990 laddove, chiaramente, si tratti di dati comuni e non di dati sensibili o super sensibili.

In buona sostanza, il diritto di accesso si qualificherà caso per caso, avendo cura di analizzare il tipo di dato al quale si chiederà l’accesso (nelle varie forme possibili di cui al novellato articolo 5) e, in tal senso, saranno di aiuto le Linee guida che l’Anac.

Secondo l’art. 46, inoltre, “il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili”.

 file pdf (10.53 MB)Modulo per la richiesta di accesso civico generalizzato
 

Responsabili accesso civico
Le funzioni di responsabile dell’accesso civico di cui all’art.5 comma 2, del D.Lgs. 33/2013 sono attribuite con atto organizzativo del Segretario generale n. 1/2018 ai Responsabili delle Aree limitatamente agli atti di competenza del proprio ufficio.

 

Responsabile Area Amministrativa           - pec  elettorale.sanmarcellino@asmepec.it

Responsabile Area Tecnica                      - pec: tecnico.sanmarcellino@asmepec.it

Responsabile Area Vigilanza                    - pec: polizialocale.sanmarcellino@asmepec.it

Responsabile Area Economico-Finanziaria - pec: ragioniere.sanmarcellino@asmepec.it

 

Procedimento
L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica o in forma cartacea.
Per l’accesso civico l’istanza è indirizzata ai Responsabili di Area ciascuno con riferimento ai documenti, informazioni ed atti il cui obbligo di pubblicazione rientri nelle specifiche attribuzioni e competenze degli uffici e servizi loro assegnati solo qualora la domanda abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti da pubblicare obbligatoriamente sul sito nella sezione “amministrazione trasparente” (accesso civico di cui al comma 1).


Nel caso di accesso civico di cui al comma 2 (FOIA) l’istanza è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
 1. al Settore che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
 2. all’Ufficio Protocollo;

 3. all’Ufficio  Trasparenza  (indicato  nella  sezione “Amministrazione  trasparente”) solo  qualora  il 

     cittadino non conosca il settore che detiene gli atti richiesti.
 

Nei casi 1) e 2) l’istanza è indirizzata per conoscenza al Responsabile Anticorruzione e Trasparenza.
 

Le risposte all’istanza di cui all’art. 5, comma 2, saranno date direttamente al cittadino dal Settore competente che detiene gli atti ed inviate per conoscenza anche alla Responsabile Anticorruzione e Trasparenza. Laddove gli elementi richiesti coinvolgano più settori, il riscontro al cittadino sarà competenza di quello che detiene il provvedimento finale.


Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è di regola gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su altri supporti. Una volta effettuata la richiesta, l’Ente dovrà rispondere sempre entro 30 giorni e, se vorrà negare le informazioni richieste, dovrà farlo con «provvedimento espresso e motivato».

In caso di diniego totale o parziale dell'accesso, si potrà presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione, che dovrà decidere con un provvedimento motivato entro il termine di venti giorni; in alternativa potrà rivolgersi, al difensore civico regionale.

In caso di individuazione di controinteressati al rilascio della documentazione richiesta, gii stessi vanno coinvolti nel procedimento, cosa che comporta la novità della sospensione del termine. Restano valide le procedure fin qui adottate relative all’accesso agli atti disciplinato dall’art.22 della L.241/90.

Il termine di 10 giorni in capo al cointeressato, infatti, sospende il termine generale di 30 giorni per rispondere all’istante.


La norma, pertanto:

  • conferma per ogni cittadino il libero accesso ai dati ed ai documenti elencati dal decreto legislativo 33/2013, ed oggetto di pubblicazione obbligatoria;

  • estende l’accesso civico ad ogni altro dato e documento (“ulteriore”) rispetto a quelli da pubblicare in “amministrazione trasparente”. Significative sono le differenze con l’accesso tradizionale di cui all’ art. 22 e seguenti della legge 241/1990 (che rimane in vigore), limitato ai soli documenti e non anche ai dati e alle informazioni, che richiede la presenza di un interesse differenziato da parte del cittadino, ovvero un interesse diretto, concreto e attuale.

In sintesi: 

 

TABELLA COMPARATIVA TIPOLOGIE DIRITTO DI ACCESSO

 

Diritto d’accesso

tradizionale

Art. 22 L. 241/90

Accesso civico

Art. 5 comma 1

D.Lgs. 33/2013

 

FOIA

Art. 5 comma 1

D.Lgs. 33/2013

Il diritto d’accesso può riguardare documenti e non dati o informazioni detenuti da una p.a.

Occorre avere un interesse

differenziato.

Permette l’accesso a documenti, dati o informazioni. Il diritto può essere esercitato solo per documenti, dati e informazioni che siano oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Il diritto di accesso può essere esercitato nei confronti di documenti dati e informazioni detenuti da una p.a., a prescindere dal fatto che ne sia previsto l’obbligo di pubblicazione e senza la necessità di dimostrare l’esistenza di un interesse differenziato.

 

 


Il titolare del potere sostitutivo accesso civico e accesso civico generalizzato

Il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare quando avviato su “istanza di parte”, è indice di buona amministrazione ed una variabile da monitorare per l’attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione.

Il sistema di monitoraggio del rispetto dei suddetti termini è prioritaria misura anticorruzione prevista dal PNA.

L’Allegato 1 del PNA del 2013 a pagina 15 riporta, tra le misure di carattere trasversale, il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali:
attraverso il monitoraggio emergono eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi".

Vigila sul rispetto dei termini procedimentali il “titolare del potere sostitutivo”.

Come noto, “l'organo di governo individua, nel'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia” (articolo 2 comma 9-bis della legge 241/1990, comma aggiunto dal DL 5/2012 convertito dalla legge 35/2012).


Con delibera di Commissario Straordinario n.32 del 22/12/2015 è stato modificato il regolamento comunale degli uffici e servizi affidando il potere sostitutivo al segretario comunale pro-tempore Decorso infruttuosamente il termine per la conclusione del procedimento, il privato cittadino, che con domanda ha attivato il procedimento stesso, ha facoltà di rivolgersi al titolare del potere sostitutivo affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Il titolare del potere sostitutivo entro il 30 gennaio di ogni anno ha l’onere di comunicare all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.

 

All'indirizzo di posta certificata: protocollo.sanmarcellino@asmepec.it

o a mezzo posta all’indirizzo: Comune di San Marcellino - Piazza Municipio - 81030 San Marcellino (CE).

 

Registro degli accessi

 

  

                                                                                                                

 

 

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81030 San Marcellino (CE)

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